venerdì 27 giugno 2008
Quando abbigliamento da lavoro è Moda !
Vedete queste immagini ? Si riferiscono ad articoli prodotti e commercializzati da una nota casa d'abbigliamento casual americana ! Belli vero ? Qui usciamo dal canone tradizionale del giaccone anonimo da lavoro, della calzatura nera e pesante, della maglietta estiva di bassa qualita' per chi fatica sotto il sole.
Ragazzi ! questa è moda, con scarpe dal pellame raffinato e giacconi in goretex morbidissimi. E la cosa interessante è che sono stati creati usando dei materiali di altissima qualita', in termini di durata e resistenza !
Stefano
EN388: Che cosa è ?
Che cosa è la Norma EN388? Nient'altro che la normativa di riferimento per i guanti di protezione. Vi sono quattro valori...beh vi lascio al testo riassuntivo della normativa.
Buona lettura ,
Stefano
EN . 388 Categoria: Guanti di protezione
Norma: Rischi meccanici
La norma EN388 si applica a tutti i tipi di guanti di protezione per quanto riguarda le aggressioni fisiche e meccaniche tramite l’abrasione, il taglio da lama, la perforazione e lo strappo. Questa norma non si applica ai guanti antivibrazione.
Livello di prestazioni: da 0 a 4.
Esigenze: resistenza all’abrasione: Numero di cicli necessari per danneggiare il campione ad una velocità costante.
Livello di prestazioni: da 0 a 5.
Esigenze: resistenza al taglio da lama: Numero di cicli necessari per tagliare il campione ad una velocità costante.
Livello di prestazioni: da 0 a 4.
Esigenze: resistenza allo strappo: Forza minima necessaria per strappare il campione.
Livello di prestazioni: da 0 a 4.
Esigenze: resistenza alla perforazione: Forza necessaria per bucare il campione con un normale punzone.
giovedì 26 giugno 2008
stare in alto, stare sicuri
Ecco una rapida guida al corretto utilizzo dell'imbracatura.
Insomma quello strano aggeggio che pero' ci salva la vita in caso di caduta accidentale.
Stefano
• Punto di ancoraggio dorsale (D dorsale): è il punto di aggancio base di un'imbracatura. Non è ideale per i lavori in sospensione. Sono disponibili prolunghe dorsali per facilitare l'aggancio.
• Punto di ancoraggio frontale (D frontali): consente di collegare frontalmente il sistema di arresto / caduta facilitandone il controllo. Per un miglior uso nel posizionamento servirsi degli anelli laterali
• Asole di ancoraggio frontali: Sono due e devono essere congiunte da un moschettone, a cui si collega un dispositivo anticaduta.
• Anelli di ancoraggio laterali a D: Non devono essere utilizzati per l'arresto delle cadute; servono solo per lavori di posizionamento.
• Fibbie di regolazione: Sono cinghi cosciali regolabile per una perfetta sistemazione. le imbracature a due e a tre punti sono anche dotate di bretelle regolabili.
• Fibbie ad incastro rapido (aggancio a baionetta): Queste sono in dotazione solo con l'imbracatura a giubbotto, per una regolazione più semplice.
6 REGOLE SEMPLICI
• Afferrare l'imbracatura per l'anello dorsale. Scuoterla affinché le cinghie vadano al loro posto.
• Slegarli o allentarli se le bretelle e i cosciali e/o l'imbracatura sono legati.
• Far scivolare le bretelle sopra le spalle in modo che l'anello D si trovi al centro della schiena.
• Passare un cosciale fra le gambe e collegarlo all'altra estremità e ripetere con l'altra gamba e l'altro cosciale.
• Collegare la cinghia frontale posizionandola al centro del petto e stringere per verificare che l'assetto delle bretelle attorno alle spalle sia corretto.
• Infine effettuare la regolazione in modo che l'imbracatura sia ben aderente, pur consentendo agevolmente i movimenti. Ripiegare le cinghie in eccesso negli appositi passanti.
imbracatura : quando la salvezza viene dall'alto
Ovvero quello "strano insieme di corde" che ci permette di lavorare sereni anche alle altezze piu' elevate.
Stefano
• Punto di ancoraggio dorsale (D dorsale): è il punto di aggancio base di un'imbracatura. Non è ideale per i lavori in sospensione. Sono disponibili prolunghe dorsali per facilitare l'aggancio.
• Punto di ancoraggio frontale (D frontali): consente di collegare frontalmente il sistema di arresto / caduta facilitandone il controllo. Per un miglior uso nel posizionamento servirsi degli anelli laterali
• Asole di ancoraggio frontali: Sono due e devono essere congiunte da un moschettone, a cui si collega un dispositivo anticaduta.
• Anelli di ancoraggio laterali a D: Non devono essere utilizzati per l'arresto delle cadute; servono solo per lavori di posizionamento.
• Fibbie di regolazione: Sono cinghi cosciali regolabile per una perfetta sistemazione. le imbracature a due e a tre punti sono anche dotate di bretelle regolabili.
• Fibbie ad incastro rapido (aggancio a baionetta): Queste sono in dotazione solo con l'imbracatura a giubbotto, per una regolazione più semplice.
6 REGOLE SEMPLICI
• Afferrare l'imbracatura per l'anello dorsale. Scuoterla affinché le cinghie vadano al loro posto.
• Slegarli o allentarli se le bretelle e i cosciali e/o l'imbracatura sono legati.
• Far scivolare le bretelle sopra le spalle in modo che l'anello D si trovi al centro della schiena.
• Passare un cosciale fra le gambe e collegarlo all'altra estremità e ripetere con l'altra gamba e l'altro cosciale.
• Collegare la cinghia frontale posizionandola al centro del petto e stringere per verificare che l'assetto delle bretelle attorno alle spalle sia corretto.
• Infine effettuare la regolazione in modo che l'imbracatura sia ben aderente, pur consentendo agevolmente i movimenti. Ripiegare le cinghie in eccesso negli appositi passanti.
Lavori in corso
Ecco come lavorano gli operai comunali (non parliamo quindi di una impresa privata )a Sassari: vengono disattese anche le piu' elementari norme in tema di antinfortunistica.
Buon filmato a tutti!
Stefano
giovedì 19 giugno 2008
Protezione della testa
Quando bisogna usare l'elmetto protettivo ?
ecco una rapida ma efficace guida all'utilizzo !
Stefano
Protezione del capo
Secondo il D.Lgs. n. 475/1992 gli elmetti, i caschi e gli altri copricapi di protezione sono classificati in tre categorie.
Nella prima sono inclusi i dispositivi semplici destinati a tutelare da danni fisici di lieve entità; nella terza sono inseriti i dispositivi di progettazione complessa destinati a salvaguardare da lesioni gravi e di carattere permanente. Nella seconda rientrano i dispositivi non compresi nelle altre categorie.
I dispositivi di protezione individuali adatti a proteggere contro gli urti meccanici devono poter assorbire gli effetti di un urto evitando ogni lesione a seguito di schiacciamento o penetrazione della parte protetta. Il casco o l'elmetto deve essere progettato ergonomicamente, deve essere fabbricato in modo da non provocare rischi ed altri fattori di disturbo durante l'impiego, deve ostacolare il meno possibile gesti, posizione e percezione sensoriale, deve essere indossato comodamente e dotato di sistemi di regolazione, deve essere leggero, solido e compatibile con altre protezioni.
I caschi ed elmetti devono:
- assorbire gli urti
- resistere alla perforazione
- essere dielettrici
- poter essere lavati e disinfettati
non devono:
- subire alterazioni sotto l'influenza degli agenti atmosferici
- essere infiammabili
- provocare irritazioni cutanee
Caschi ed elmetti devono essere utilizzati nelle seguenti attività:
- lavori edili;
- montaggio e smontaggio di armature;
- lavori di installazione e di posa di ponteggi ed operazioni di demolizione;
- lavori su ponti d'acciaio;
- lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie di miniera;
- lavori in terra e roccia;
- lavori in miniere sotterranee, miniere a cielo aperto;
- uso di estrattori di bulloni;
- brillatura delle mine;
- lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e nastri trasportatori.
lunedì 16 giugno 2008
Per non dimenticare : l'incendio alla Tyssen Krupp
Dalla cronaca de "LA STAMPA" di Torino, ecco il resoconto del fatale incidente accaduto presso lo stabilimento TYSSEN KRUPP del capoluogo piemontese.
Per non dimenticare: anche se... come potremmo dimenticare ?
Stefano
Esplosione nello stabilimento
della ThyssenKrupp di corso Regina.
Operai investiti da incendio provocato
dalla fuoriuscita di olio bollente.
La procura ha aperto un’inchiesta.
TORINO
Poco più di un mese fa Antonio Schiavone era diventato papà per la terza volta e ieri sera avrebbe dovuto essere a casa da tre ore, ma stava facendo straordinario perchè non era arrivato il suo cambio a fine turno, quando intorno a lui è scoppiato l’inferno, un inferno di fuoco che lo ha strappato per sempre alla sua famiglia che lo aspettava nella casa di Envie, il piccolo paese del cuneese dove viveva da tre anni.
In sei lottano per la vita
Antonio Schiavone aveva 36 anni e la sua è stata l’ennesima "morte bianca" italiana, conseguenza di uno dei più gravi incidenti sul lavoro degli ultimi anni, quello della scorsa notte alle acciaierie Thyssen Krupp di Torino, dove altri 8 operai sono rimasti feriti, sei dei quali, ustionati in modo gravissimo, stanno ora lottando fra la vita e la morte. A versare in gravi condizioni, in seguito all’incendio che si è sviluppato alla linea 5 dello stabilimento torinese in via di chiusura per il trasferimento della produzione a Terni, sono Bruno Santino e Giuseppe De Masi, 26 anni, ricoverati all’ospedale Maria Vittoria con ustioni sul 90% del corpo, in prevalenza di terzo grado, e entrambi sottoposti a decompressione dei tessuti e broncoscopia.
Condizioni disperate
Molto serie anche le condizioni di Angelo Laurino, 43 anni, in rianimazione al Giovanni Bosco, Roberto Scola, 34 anni, ricoverato al reparto grandi ustionati del Cto, Rocco Marzo, 54 anni, che si trova alle Molinette, in coma farmacologico, con ustioni sull’80% del corpo, e Rosario Rodinò di soli 26 anni che dal Mauriziano, dove è stato operato questa notte, è poi stato trasferito a Genova. Insieme a loro sono rimasti feriti ma in modo più lieve, Antonio Boccuzzi, 34 anni, che ha riportato ustioni al volto e a una mano, e due colleghi di un altro reparto, Giovanni Pignalosa, 37 anni, e Fabio Simonetta, il più giovane del gruppo, appena 24 anni.
Il racconto choc dei testimoni
E sono proprio loro gli unici testimoni di quello che è successo intorno all’una di questa notte nella fabbrica di corso Regina Margherita che meno di 5 anni fa era bruciata per quasi tre giorni, per l’incendio di una vasca d’olio che allora, però, fortunatamente, non aveva coinvolto nessuno. Anche questa notte è stato dell’olio idraulico, quello contenuto in un flessibile ad alta pressione che si è danneggiato, a far scattare la tragedia. «Sono andato all’inferno, ho visto i ragazzi carbonizzati, tre in piedi e due a terra e sento ancora Antonio che grida ’aiuto, tirami fuorì», racconta Pignalosa che ricorda quei momenti in cui ha tentato disperatamente di aiutare gli amici dopo che Boccuzzi, con la bicicletta e il volto bruciato dalle fiamme, era corso a cercare aiuto dopo aver cercato disperatamente e inutilmente di spegnere il fuoco che aveva avvolto i suoi compagni.
La magistratura apre un'inchiesta
«Gli estintori non funzionavano, tre su cinque erano praticamente vuoti» hanno raccontato alcuni degli operai che sono intervenuti per primi, poco prima dell’arrivo di 17 squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato fino alle 6 e mezza di questa mattina. Sulle cause scatenanti dell’incendio, così come sul particolare degli estintori, sarà la magistratura a dover far luce, con un’inchiesta dei pm Raffaele Guariniello e Laura Longo per omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio colposo. E mentre questa mattina alcuni dei lavoratori chiedevano di «non fare polemiche», precisando che «non ci sono mai state carenze da parte dell’azienda in termini di sicurezza, così come da parte degli operai», c’è invece chi punta il dito contro «questo periodo di smobilitazione in cui si è abbassata la guardia proprio sulla sicurezza».
Lunedì lutto cittadino
Un tema che sarà al centro della giornata di lunedì, giornata di lutto cittadino in concomitanza con la manifestazione che accompagnerà le due ore di sciopero dei metalmeccanici proclamate da Cgil, Cisl e Uil, e a cui aderiranno anche gli studenti. «Questo incidente - sottolineano i sindacati - ripropone in maniera drammatica la mancanza di sicurezza nei luoghi di lavoro e le parole e lo sdegno non bastano più per piangere l’ennesima ’morte biancà, vera e propria piaga sociale indegna di un paese civile. Da tempo il sindacato sostiene che il rispetto delle regole sulla sicurezza e dei contratti di lavoro è fondamentale per tutelare la salute e l’incolumità delle persone».
La denuncia dei sindacati
E davanti ai cancelli della fabbrica, dove la tensione e la rabbia dei compagni delle vittime erano palpabili, il segretario torinese della Fiom Giorgio Airaudo ha sottolineato che «per evitare infortuni sul lavoro e tragedie come quella di stanotte bisogna pagare bene, far lavorare gli orari giusti e non pretendere che i lavoratori diventino merce». «Non si può lavorare in un’azienda che si sta smantellando, - ha aggiunto - come non si può chiedere di lavorare 12 ore, fare turni in più e poi stupirsi e indignarsi se ci sono gli incidenti sul lavoro e i morti».
Fine lavoro !
Mai perdere la concentrazione sulle norme di sicurezza! Anche quando il lavoro volge al termine, il pericolo è sempre in agguato. E allora, cosa c'è di meglio che "sbaraccare" in tutta sicurezza? Ecco cosa consigliano di fare due miei conoscenti , professionisti nell'edilizia, in merito allo smontaggio dei ponteggi!
Buona visione
Stefano
CRONACHE ORMAI QUOTIDIANE
Proprio di una manciata di ore fa è la notizia dell'ennesimo incidente sul lavoro.
In questo caso sono stati coinvolti giovani, ma non e' infrequente che anche i lavoratori piu ' "navigati" spesso disattendano le norme elementari di sicurezza.
Stefano
Incidente sul lavoro: denunciato un uomo
Milano, e' un imprenditore egiziano di 29 anni
(ANSA) - MILANO, 14 GIU - L'inchiesta sull'incidente mortale sul lavoro di ieri a Settimo Milanese ha portato alla denuncia di un imprenditore egiziano di 29 anni. E' accusato di omicidio colposo plurimo e avviamento al lavoro di manodopera clandestina, in seguito al crollo di un ponteggio costato la vita, ieri, a due operai di 27 e 28 anni e il ferimento grave di un altro di 38 anni, tutti e tre egiziani e tutti e tre clandestini. L'uomo denunciato e' titolare di un'impresa specializzata nello smontaggio di ponteggi.
giovedì 12 giugno 2008
Infortunio sul lavoro : definizione di Legge
Il Testo Unico della legge n. 1124 del 30 giugno 1965 definisce infortunio sul lavoro: qualsiasi evento dannoso che incide sulla capacità lavorativa del lavoratore ed è cagionato da una causa violenta in occasione di lavoro.
L'INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro) è un ente di diritto pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro ed ha, come scopo istituzionale, quello di esercitare, per conto dello Stato, l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sia nell'industria che nell'agricoltura.
La tutela assicurativa garantita dall'INAIL in conseguenza degli infortuni di cui al citato Testo Unico, è estesa a tutti gli eventi cagionati anche, in parte o in tutto, dalla imprudenza o imperizia del lavoratore, salvo tutti quei casi in cui il medesimo si esponga a rischi del tutto gratuiti, estranei e contrari alle modalità di lavoro.
L'art. 1 della legge n. 1124/1965 indica tutte le attività protette, ovvero coperte dalle prestazioni assicurative INAIL in caso di evento infortunoso.
Le prestazioni possono essere di due tipi:
di ordine economico (indennità per inabilità assoluta temporanea, indennità permanente per postumi di natura invalidante);
di ordine medico ( spese mediche in genere e di ricovero, spese per la fornitura di protesi finalizzate ad ottenere il ripristino della piena capacità lavorativa del soggetto infortunato, o almeno la riduzione delle conseguenze permanenti delle lesioni riportate).
ATTENZIONE: Il lavoratore in infortunio che avesse necessità di certificazioni ad esempio per la prosecuzione dell'assenza per infortunio, dovrà esibire certificati redatti dall'INAIL e non dalla ASL; a questo proposito è opportuno precisare che non tutti i medici di famiglia sono convenzionati con INAIL e quindi:
è necessario verificare che il medico di famiglia sia convenzionato con INAIL per evitare di pagare il certificato richiesto;
se il medico di famiglia non è convenzionato con INAIL e si vuole evitare di pagare il certificato richiesto, occorre rivolgersi agli ambulatori INAIL presenti sul territorio, che rilasceranno gratutitamente i certificati ed eventuali altre prestazioni connesse con l'infortunio occorso.Infortunio sul lavoro (trattamento economico)
L'art. 2110 del codice Civile stabilisce:
"In caso di infortunio, di malattia, di gravidanza e di puerperio, se la legge (o le norme collettive) non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o una indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dagli usi o secondo equità."
"Nei casi indicati nel comma precedente l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'art. 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge (o dalle norme collettive), dagli usi o secondo equità."
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro prevede, per il caso di infortunio sul lavoro, una disciplina identica a quella per malattia: sia per quanto riguarda il periodo di conservazione del posto (o periodo di comporto), sia per quanto riguarda il trattamento economico integrativo dell'indennità economica garantita dall'INAIL.
Occorre precisare che, secondo le disposizioni della legge n. 863 del 1984, in caso di prestazioni per un orario ridotto (part time), l'indennità temporanea per inabilità assoluta e l'eventuale integrazione a carico del datore di lavoro sono dovute in misura piena; in caso di postumi permanenti, la rendita deve essere calcolata in relazione alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno (art. 5, comma 9 della Legge n. 863/1984).
Infortunio sul lavoro (denuncia)
Il datore di lavoro deve dare comunicazione entro due giorni dall'infortunio su lavoro, nel caso di evento dal quale derivi una prevedibile inabilità al lavoro superiore ai tre giorni; tale comunicazione deve essere inoltrata sia all'INAIL che all'autorità di Pubblica Sicurezza del comune nel quale si è verificato l'infortunio.
Nel caso di infortunio che abbia cagionato la morte del lavoratore, ovvero quando sia prevedibile l'esito mortale dell'infortunio, il datore di lavoro deve darne comunicazione telegrafica entro ventiquattro ore dall'evento.
La comunicazione, ovvero denuncia di infortunio, deve contenere:
le generalità complete del lavoratore;
le generalità complete del datore di lavoro;
luogo e tempo dell'infortunio;
cause e circostanze dell'infortunio con l'indicazione delle eventuali mancanze di misure di sicurezza e la precisazione del nome dei testimoni presenti al fatto;
le presumibili conseguenze dell'infortunio;
il primo certificato del medico contenente la prognosi;
i dati salariali dell'infortunato relativi ai quindici giorni precedenti l'infortunio, con la specificazione delle ore e dei giorni effettivamente lavorati in questo periodo. Il datore di lavoro che non ottempera all'obbligo di denuncia così come sopra descritto, è tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria. Qualora il datore di lavoro delegasse, per iscritto o in parola, un suo dipendente, ovvero prestatore di lavoro, ad ottemperare agli obblighi di Legge relativi agli infortuni sul lavoro e tale delega si configurasse come mansione/attività attribuita al dipendente medesimo, la responsabilità civile (e penale ove ne ricorra il caso) continua ad essere del datore di lavoro, ovvero del suo rappresentante legale. Va precisato che il dipendente può essere oggetto di sanzione disciplinare anche grave (licenziamento) nel caso in cui l'omissione di denuncia sia riconducibile ad una sua negligenza nell'espletamento della mansione/attività a lui medesimo attribuita dal datore di lavoro stesso o da un superiore gerarchico. Inoltre, nei casi in cui l'infortunio dipenda da negligenza del datore di lavoro (o del personale direttivo dal medesimo preposto all'applicazione delle norme di sicurezza), esso risponderà penalmente, anche in conseguenza dell'inchiesta disposta d'ufficio dalla Pretura competente, e contro di lui potranno rivalersi sia il lavoratore infortunato, ovvero i suoi familiari, sia l'INAIL.
Infortunio sul lavoro (risarcimento)
Come già accennato, è l'INAIL che, in caso di infortunio, provvede al pagamento di una indennità economica per tutto il periodo di inabilità temporanea assoluta dell'infortunato.
In sintesi:
il giorno dell'infortunio deve essere retribuito dal datore di lavoro;
l'INAIL interviene dal quarto giorno con il pagamento di una indennità economica commisurata al 60% del guadagno medio degli ultimi quindici giorni precedenti l'infortunio;
dopo il novantesimo giorno, l'indennità di cui al punto 2 viene aumentata al 75%
il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro prevede l'obbligo del datore di lavoro al pagamento dei primi tre giorni di infortunio ed all'integrazione, fino a concorrenza della paga globale di fatto, dell'indennità economica a carico dell'INAIL;
nel caso di postumi permanenti di natura invalidante superiori all'11%, viene liquidata dall'INAIL una rendita calcolata sul salario o stipendio corrisposto nell'ultimo anno prima dell'infortunio. Per quanto riguarda la responsabilità civile in capo al datore di lavoro, decide il Pretore su istanza del o degli interessati ed in base a quanto previsto dall'art. 10 della legge n. 1124 del 1965 e da ciò dipendono anche eventuali richieste di danni materiali o morali a carico del datore di lavoro medesimo.
Infortunio sul lavoro (inchiesta pretorile)
Gli artt. 56 e 65 della Legge n. 1124 del 1965 disciplinano l'inchiesta che il Pretore, o i vice pretori da lui delegati, devono compiere in occasione di infortuni sul lavoro le cui conseguenze sono:
decesso del lavoratore;
lesioni che ne lascino prevedere il decesso;
inabilità assoluta temporanea superiore ai trenta giorni. L'inchiesta del Pretore a carattere d'urgenza, consente di fornire una fotografia della situazione nell'immediatezza dell'infortunio prima che le prove possano essere inquinate e viene svolta in contraddittorio tra datore di lavoro, infortunato e testimoni con l'intervento di un ispettore dell'INAIL, oltre che, se necessario, con l'intervento di uno o più periti scelti dal Pretore. Ai sensi dell'art. 9 della legge 300/1970 (Statuto dei Diritti dei Lavoratori), i rappresentanti dei lavoratori, ovvero i Rappresentanti Sindacali Unitari, possono partecipare all'inchiesta; secondo la prassi corrente, il Pretore intima al datore di lavoro di darne notizia alle R.S.U. convocandole contestualmente in udienza per sentire le loro eventuali osservazioni e/o segnalazioni in merito all'infortunio. Occorre segnalare che, dopo la riforma del processo penale, le inchieste pretorili non vengono più svolte dal Pretore penale, bensì da quello civile e, come nel caso di Milano, dai vice pretori delegati dal Pretore civile. E' appena il caso di sottolineare che nella elaborazione della dottrina giurisprudenziale, l'orientamento prevalente riconosceva la natura amministrativa dell'inchiesta, anche se svolta da un magistrato, sottolineando che essa rispondeva anche ad una finalità preventiva rispetto ad altri possibili infortuni, oltre che a quella eventuale repressiva.
Infortunio in Itinere
Vale la pena di trattare, da ultimo, questo argomento per il quale è ormai possibile avvalersi di una ricca giurisprudenza che, qui di seguito, viene riportata:
L’infortunio in itinere è da comprendere nella tutela assicurativa obbligatoria in quanto sia riconducibile alla comune ipotesi di infortunio avvenuto "in occasione di lavoro". Tale infortunio può ritenersi indennizzabile allorquando l’attività strumentale e preparatoria, anteriore o successiva alla vera e propria prestazione lavorativa, e tra essa dunque anche l’attività di spostamento su strada tra abitazione e luogo di lavoro, sia obbligata e si renda necessaria per le particolari modalità e caratteristiche della prestazione lavorativa. In questo caso il generico rischio della strada, al quale sono indistintamente esposti tutti gli utenti della stessa, può diventare rischio specifico di lavoro quando a quel rischio si accompagni un elemento aggiuntivo e qualificante, per il quale l’infortunio su strada viene a trovarsi in rapporto di stretta e necessaria connessione con gli obblighi lavorativi (Cass. 21/4/99 n. 3970, pres. Sommessa, est. Mercurio, in D&L 1999, 746, n. Veraldi, L'infortunio in itinere e l'occasione di lavoro: lo sforzo interpretativo e ricostruttivo operato dalla giurisprudenza)
Allorquando l'utilizzo della pubblica strada sia imposto dalla necessità di raggiungere il posto di lavoro (o di farne ritorno alla propria abitazione), particolarmente ove la strada pubblica conduce esclusivamente ad esso e non siano dunque possibili al lavoratore scelte diverse, si configura un rapporto finalistico o strumentale tra l'attività di locomozione e di spostamento (tra luogo di abitazione e quello di lavoro e viceversa ) e l'attività di stretta esecuzione della prestazione lavorativa, che di per sé è sufficiente ad integrare quel quid pluris richiesto per la indennizzabilità dell'infortunio in itinere (nel caso di specie l'indennizzabilità è stata fatta conseguire all'accertamento della necessità dell'uso del mezzo privato, dovuto non ad una scelta arbitraria della lavoratrice ma all'inutilizzabilità del mezzo pubblico in ragione della inadeguatezza del servizio in relazione anche ai variabili orari dell'infortunata, capo d'ufficio di un'agenzia assicurativa, alla misura di 45 minuti con il ricorso all'autobus - contro i 5-7 minuti con l'impiego della bicicletta - nonché alla ragionevole esigenza di risparmiare tempo per raggiungere l'abitazione ed ivi accudire ai suoi impegni familiari (vincolanti giuridicamente) verso il marito, i due figli e la madre ottantenne invalida) (Cass. 14/11/00, n. 14715, pres. Ianniruberto, in Lavoro e prev. oggi 2000, pag. 2316)
In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in applicazione del principio secondo cui il generico rischio della strada può diventare rischio specifico di lavoro nei casi in cui il lavoratore sia costretto a far uso di un mezzo privato di trasporto, deve escludersi la indennizzabilità dell'infortunio occorso al lavoratore che sia rimasto infortunato in conseguenza dell'impiego della bicicletta per recarsi sul posto di lavoro, se la necessità di fare ricorso a tale veicolo sia esclusa dalla particolare vicinanza del posto di lavoro all'abitazione dell'interessato (nel caso il luogo di lavoro distava 800 metri dall' abitazione ed era quindi agevolmente raggiungibile anche a piedi, considerata anche la buona stagione e la giovane età dell'infortunata) (Cass. 13/11/00, n. 14681, pres. Ianniruberto, in Lavoro e prev. oggi 2000, pag. 2313)
Ai sensi dell'art. 2 T.U. 30/6/65 n. 1124, l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere subito dal lavoratore nel percorrere con un mezzo proprio, la distanza tra la sua abitazione ed il luogo di lavoro postula:
a. la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisca, per l'infortunato, quello normale per recarsi al lavoro e per tornare ala propria abitazione;
b. la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito e attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda;
c. la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto e tenuto conto della possibilità di soggiornare in luogo diverso dalla propria abitazione, purchè la distanza tra tali luoghi sia ragionevole (nella fattispecie, alla stregua di tali principi, la Corte Suprema ha cassato la decisione del giudice del merito che aveva escluso dalla tutela assicurativa obbligatoria l'infortunio occorso ad un lavoratore lungo il percorso verso la propria dimora, più vicina al luogo di lavoro rispetto a quello della propria residenza anagrafica, e resa nota al datore di lavoro, in base alla circostanza che la scelta dell'infortunato di tornare, alla fine della settimana lavorativa, ed alla vigilia del giorno festivo, al luogo di dimora, anziché presso la famiglia di origine, nel luogo di residenza, avrebbe costituito rischio elettivo) (Cass. 18/4/00 n. 5063, pres. Trezza, in Dir. lav. 2000, pag. 425, con nota di Gambacciani, L'infortunio in itinere: dall'interpretazione giurisprudenziale alla recente disciplina legislativa)
L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - secondo la più recente e condivisibile giurisprudenza maggiormente rispettosa dei canoni della ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della protezione dell'infortunato (art. 38 Cost.) - comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo dell'abitazione a quello del lavoro, anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché imposto da particolari esigenze; per luogo di abitazione non si può intendere soltanto quello di personale dimora del lavoratore, ma, soprattutto, il luogo in cui si svolge la personalità dell'individuo, di norma, nell'ambito della comunità familiare; di conseguenza, anche il percorso di andata e ritorno dal luogo di residenza della famiglia al luogo di lavoro, in considerazione dei doveri di rilevanza costituzionale di solidarietà familiare, deve reputarsi "normale" (Cass. 8/11/00, n. 14508, pres. Ianniruberto, in Lavoro e prev. oggi 2000, pag. 2309 e in Foro it. 2001, pag. 1531)
Costituisce infortunio in itinere, e come tale indennizzabile dall'Inail, quello sofferto dal lavoratore a seguito di sinistro automobilistico occorsogli durante il tragitto per recarsi in macchina in ufficio per svolgere di sabato prestazioni di lavoro straordinario, qualora risulti provata la necessità dell'uso del veicolo privato adoperato dal lavoratore a causa della mancanza di servizi pubblici che avrebbero potuto consentirgli di raggiungere il luogo di lavoro in tempo utile per l'inizio della prestazione lavorativa (Pret. Milano 14/11/94, est. Curcio, in D&L 1995, 388. In senso conforme, v. Pret. Milano 16/4/99, est. Curcio, in D&L 1999, 750)
E' indennizzabile come infortunio in itinere il sinistro occorso ad un medico ospedaliero che, parcheggiata l'autovettura, mentre si accingeva a raggiungere il reparto dove avrebbe dovuto prestare la propria attività, inciampava in una catenella di delimitazione posta all'interno dell'ospedale (Cass. 10/1/01, n. 253, pres. Mileo, est.Lamorgese, in Foro it. 2001, pag. 1532)
Non è indennizzabile, perché non qualificabile come accaduto in itinere per l'adempimento di un obbligo di servizio, l'infortunio mortale occorso al militare della guardia di finanza mentre, all'inizio della licenza, si recava alla propria abitazione con un automezzo privato (Consiglio di stato 13/12/99, parere n. 458, pres. Quaranta, in Foro it. 2000, III, 541)
martedì 10 giugno 2008
Rumore? No , grazie !
Con i tappi auricolari, la protezione più affidabile per un lavoratore esposto ai rumore resta la cuffia. Questa, per mezzo dei cuscinetti di cui è munita, filtra il rumore e permette di ricondurlo agli 85 dB accettabili.
Le cuffie possono essere indossate da sole, o accoppiate ad un elmetto protettivo. Tuttavia, occorre sottolineare che un eccesso di protezione può avere conseguenze contrarie agli effetti desiderati.
Infatti, un lavoratore totalmente isolato da ogni rumore esterno perde contatto con la realtà e non dunque, in caso di pericolo, reagire di conseguenza. Le buone cuffie sono dunque quelle che lasciano passare il rumore delle voci (bassa intensità) e che riconducono i rumori insopportabili ad una soglia più ragionevole ( tra 75 e 90 dB).
QUALCHE ESEMPIO DI RUMORE PERICOLOSO...Sapendo che i rumori intermittenti sono molto più nocivi dei rumori regolari, bisogna sottolineare che, se un'automobile non produce che 65 dB, una falciatrice sale a 95 dB, un trattore a 85 dB, un aspiratore a 105 dB, un'escavatrice a 90 dB e un fucile da caccia a 125 dB.
I rischi legati al rumore sono dunque realmente presenti nella vita professionale, ma anche nelle attività private di ognuno.
COME SCEGLIERE UNA CUFFIA ANTI-RUMORE CORRETTA ED ADATTA Al VOSTRI BISOGNI?
Lo scopo della protezione uditiva è di ridurre il livello dei rumore percepito a 75-80 dB (l'intervallo da 70 a 85 è accettabile). Il rumore sul luogo di lavoro può essere controllato e il valore SNR (attenuazione) utilizzato come elemento di selezione.
Esempio: Rumore sul luogo di lavoro 98 dB, SNR della cuffia 26, suono risultante 72 dB (sopportabile). SNR: Standard Noise Reduction: riduzione standard del rumore
LA NORMATIVA
La normativa EN352 riguarda le cuffie antirumore. Essa precisa i requisiti in termini di materiali, montaggio, facilità di adattamento, ma anche comfort per l'utilizzatore.
Essa stabilisce le prestazioni minime richieste nei vari settori, quali: Forza e pressione sulla testa Resistenza agli urti Resistenza alle basse ed alte temperature Resistenza alla fiamma Attenuazione minima
Come le altre normative, definisce altresì i metodi di prova delle prestazioni sopra descritte e fornisce precisazioni sulle particolarità delle istruzioni per l'uso.
sabato 7 giugno 2008
Le calzature di sicurezza : normative
Ecco una calzatura ad uso lavoro : E' un modello di una nota casa americana produttrice di scarpe, che ha voluto coniugare moda e sicurezza. Non male , vero? Eppure questa scarpa ha puntale in acciaio e lamina antiperforazione. Insomma, sicura ed a norma . Ma quali norme sono vigenti oggi in Italia ?
Diamo un 'occhiata alle due normative principali, la EN 20345 ed EN 20347. E alle marcature previste.
EN 20345 Le calzature da lavoro a Norma EN 20345 sono contraddistinte da una "S" (dall'inglese safety=sicurezza) come calzature di sicurezza. Troviamo la scarpa cosidetta "di base" che è marcata con le lettere "SB" (S=Sicurezza - B=Base). Questa calzatura deve avere i seguenti requisiti minimi:1) altezza della tomaia2) puntale (lunghezza minima, base portante minima)3) fodera anteriore4) sottopiede5) suola in qualsiasi tipo di materiale (può essere liscia)6) la tomaia nella calzatura bassa può essere aperta.
Nelle calzature "SB" non sono mai comprensivi i seguenti requisiti se non specificati dettagliatamente:1) antistaticità2) assorbimento di energia dal tacco3) impenetrabilità dinamica della tomaia4) suola con caratteristica di antiscivolo5) suola con tasselli6) fodera posteriore 7) tomaia in pelle fiore8) lamina antiforo.
EN 20347 Le calzature da lavoro a Norma EN 20347 vengono denominate "Calzature da lavoro" o "professionali". Esse sono sostanzialmente identiche alle calzature analizzate precedentemente. Si differenziano per non avere un puntale di protezione e la marcatura avviene sostituendo la lettera "S" e "P" con "O" (dall'inglese "occupational" = lavoro) e pertanto si identificano con 01, 02, 03.
MARCATURA DELLE CALZATURE
In base alla categoria, SB, S1, S2, S3, le calzature devono possedere determinati requisiti identificati nella marcatatura dai simboli: A, E, WRU, P, HI, CI, HRO.
Categoria SB - requisiti richiesti: requisiti minimi.
Categoria S1 - requisiti richiesti: requisiti minimi, A (requisiti supplementari proprietà antistatiche), E (assorbimento di energia nella zona del tallone).
Categoria S2 - requisiti richiesti: requisiti minimi, A (requisiti supplementari proprietà antistatiche), E (assorbimento di energia nella zona del tallone), WRU (penetrazione e assorbimento d'acqua - tomaia).
Categoria S3 - requisiti richiesti: requisiti minimi, A (requisiti supplementari proprietà antistatiche), E (assorbimento di energia nella zona del tallone), WRU (penetrazione e assorbimento d'acqua - tomaia), P (resistenza alla perforazione).HI (isolamento dal calore), CI (isolamento dal freddo) e HRO (resistenza al calore da contatto) sono requisiti non obbligatori, indicati sulla calzatura se presenti.
venerdì 6 giugno 2008
inchiesta reportage in cantiere
In questo filmato- inchiesta di TV7 si assiste a ciò che e' la realta' lavorativa in ambito sicurezza.
Siamo in un cantiere, operai che lavorano in altezza camminando su travi poste in parallelo (che formano una tanto insicura quanto insidiosa superficie di camminamento) : questo ed altro nel filmato !
ci scusiamo per la non perfetta qualita' delle immagini !
Stefano
Guanti di protezione nel Museo
Infatti ci indica come all'interno del Museo, il personale addetto alla cura delle opere d' arte, per legge non sia tenuto a indossare alcun tipo di guanto specifico. Ovviamente vengono adottate tutte le precauzioni affinche' non sia "contaminata" l'opera (ovvero non venga sporcata o danneggiata al tatto) .
Quindi Carlo, che lavora presso un produttore di Dispositivi di protezione individuale, indica comunque come utile l'indossare ad esempio dei guanti come quelli raffigurati nell'immagine. Sono certificati EN 388 , ovvero con livelli differenti di protezione garantita contro taglio, strappo, abrasione ,etc. Per chi fosse interessato, si chiamano PERFECT POLYSKIN e sono prodotti da una Azienda Multinazionale francese.
Un caro saluto a Carlo , e...grazie !
Stefano